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Frode Iva, la responsabilità si misura su partecipazione e consapevolezza

10.07.2025

Con l'ordinanza n. 15722 del 12 giugno 2025 la Corte di cassazione riafferma un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e comunitaria in materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: sottolinea l'importanza di distinguere tra la prova della partecipazione del contribuente alla frode e la prova della sua consapevolezza (o conoscibilità, usando l'ordinaria diligenza) del carattere fraudolento dell'operazione.

Fatti di causa
L'Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Palermo – notificava al contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015, rettificando la sua dichiarazione e disconoscendo l'Iva su fatture emesse da una società fornitrice, ritenute soggettivamente inesistenti.

Il contribuente impugnava l'avviso dinanzi alla Ctp di Palermo, che rigettava il ricorso.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che lo accoglieva, condannando l'Agenzia alle spese di giudizio.

L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione.

Il contesto normativo
La normativa sulla detrazione dell'Iva assolta dai soggetti passivi sugli acquisti o sulle importazioni di beni e servizi nell'esercizio di attività economiche attua gli articoli 168 e seguenti della direttiva n. 2006/112/Ce. I soggetti passivi hanno in generale un diritto alla detrazione, che è disciplinato dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 19-bis.2, del Dpr n 633/1972 (decreto Iva).

Il diritto alla detrazione è escluso se viene esercitato in modo fraudolento o abusivo, ad esempio a seguito di operazioni inesistenti, anche soggettivamente, ovvero quando l'operazione avviene tra soggetti in tutto o in parte diversi da quelli indicati nella fattura (come nelle "frodi carosello").

L'Iva addebitata per le cosiddette operazioni "soggettivamente inesistenti" (quando cioè l'operazione esiste ma il cedente o prestatore è un soggetto diverso da quello che ha fraudolentemente emesso la fattura), anche se è dovuta dall'emittente allo Stato, ai sensi dell'articolo 21 del decreto Iva, non può essere comunque detratta dal cessionario o committente, salvo che l'acquirente dimostri la propria buona fede e l'oggettiva impossibilità di conoscere la frode.

Ragioni della decisione della Cassazione
La Corte di legittimità, nella pronuncia in commento, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della Ctr con rinvio.


Da Fisco Oggi