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 I finanziamenti dei soci “poveri” legittimano l’induttivo alla società

26.03.2022

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1151 del 17 gennaio 2022, ha ritenuto valido l'accertamento induttivo dell'Agenzia a una società, che aveva incassato costantemente, da parte dei soci, finanziamenti non sostenuti dalla sussistenza di corrispondenti risorse economiche, ed erroneo lo spostamento, sull'ufficio, dell'onere della prova, effettuato dalla Ctr del Lazio.L'Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2006, con il quale venivano contestate le operazioni di finanziamento da parte dei soci, effettuate in maniera sistemica e costante, in quanto non supportate da una pregressa capacità patrimoniale degli stessi soggetti eroganti. Di conseguenza, tali poste venivano equiparate a ricavi conseguiti in nero.Inoltre, l'ufficio confutava l'omessa fatturazione di attività commerciali nonché la sussistenza di fatture di vendita, in quanto non transitate correttamente in contabilità.La società impugnava l'atto con ricorso, che veniva accolto in prima istanza. L'ufficio interponeva appello, il quale veniva rigettato dalla Ctr del Lazio perché, a parere di quei giudici:

  1. nel caso in esame, non sussistevano i presupposti per l'applicabilità dell'accertamento induttivo, in quanto l'amministrazione non era stata in grado di dimostrare le omissioni e/o le inesattezze rilevate nella contabilità
  2. tale metodologia accertativa non era stata suffragata da indizi connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza
  3. in relazione al recupero dei finanziamenti dei soci, l'ufficio non aveva dimostrato che dette disponibilità finanziarie derivassero da ricavi occulti; difettando, sullo specifico punto, l'onere della prova.

L'amministrazione ha, quindi, proposto ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado, affidandolo a un unico motivo - violazione e falsa applicazione degli articoli 39, comma 2, lett.d) del DPR 600/1973 e 2697, 2727 e 2729 c.c. - censurando le motivazioni con le quali la Ctr aveva erroneamente qualificato l'accertamento di natura induttiva, in quanto, al contrario, i rilievi ivi contenuti derivavano da una metodologia analitico-induttiva sulla base della quale, a prescindere dalla formale regolarità contabile, costituiva elemento presuntivo la circostanza della rilevata debolezza patrimoniale dei soci a fronte dei consistenti investimenti finanziari immessi nel bilancio societario.La Ctr, secondo la ricorrente Agenzia, aveva ingiustamente posto a suo carico l'onere di dimostrare l'effettiva provenienza delle provviste economiche, da essa poste a base dell'effettuato recupero erariale (prestiti ricevuti ovvero parallela gestione di ulteriori attività economiche).I giudici di legittimità, con l'ordinanza n. 1151 del 17 gennaio 2022, hanno ritenuto pienamente fondato il ricorso erariale, cassando la pronuncia impugnata e rinviando ad altra sezione della Ctr del Lazio in differente composizione.In particolare, la Corte ha avvalorato la posizione assunta dall'Agenzia in tema di accertamento di ricavi in nero mascherati da finanziamenti dei soci sulla base dei seguenti elementi presuntivi:

  1. assenza di capacità finanziaria dei predetti soci a fronte di cospicui versamenti nell'ambito della contabilità aziendale
  2. mancanza di un'apposita delibera assembleare
  3. la circostanza che tali pagamenti fossero avvenuti in contanti
  4. richiamo, nell'avviso di accertamento impugnato, della norma di cui all'articolo 39, comma 1, per il quale "l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti", lettera d) del Dpr n. 600/1973, in tema di accertamento analitico-induttivo fondato su molteplici elementi presuntivi da cui delineare il fatto noto che "i finanziamenti siano serviti per reintegrare le casse societarie di corrispettivi incassati non transitati dalla contabilità".

Conseguentemente, l'ufficio aveva ampiamente dimostrato la realizzazione di ricavi in nero occultati secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa.Sul punto, la Cassazione ha precisato che la Ctr del Lazio avrebbe dovuto procedere a un esame congiunto dei singoli elementi indiziari forniti dall'ufficio valutando l'accertamento del fatto non noto (sussistenza di ricavi non dichiarati).In questa sede è stata richiamata costante giurisprudenza di legittimità in base alla quale la correttezza dei finanziamenti dei soci deve essere sempre corroborata da tempestive delibere assembleari e da regolari scritture contabili, che siano entrambi compatibili con l'esercizio finanziario in essere (cfr Cassazione, sentenza n. 17322/2021).In conclusione, la Corte, con la pronuncia in esame, ha censurato la decisione presa dalla Ctr del Lazio, la quale, nell'ambito di un'equivalenza probatoria posta al suo vaglio, ha deciso di ritenere fondate le argomentazioni di parte, tendenti a dimostrare la derivazione delle somme, oggetto di finanziamento, in rapporto a pregresse attività commerciali svolte dai medesimi soci.In definitiva, i giudici di secondo grado hanno fatto malgoverno delle della disposizione di cui all'articolo 2729 cc, in tema di onere della prova e di sussistenza del fatto noto da cui far derivare l'esistenza del fatto non noto (provenienza di versamenti da somme concretamente disponibili da parte dei soci). da fisco oggi