Lampante la distribuzione ai soci degli utili incassati in nero
In caso di accertamento non sono applicabili le limitazioni alla tassazione dei dividendi previste dal Tuir nei confronti dei componenti della società di capitali a base ristretta. I vincoli di imponibilità presuppongono, infatti, un bilancio regolarmente approvato, condizione che non sussiste in presenza di utili extracontabili. È quanto precisa la Cassazione con la sentenza n. 22311 del 5 agosto 2021.La controversia portata all'attenzione della Corte suprema prendeva avvio da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate, per l'anno 2006, nei confronti di una società di costruzioni a seguito di verifica sulle cessioni immobiliari intervenute in quel periodo. Contestualmente, venivano emessi autonomi atti impositivi a carico dei tre soci ai fini del recupero delle imposte personali.Gli avvisi di accertamento, così come emessi, venivano impugnati dinanzi la Ctp di Vicenza la quale li accoglieva in toto ritenendo non sussistenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza posti a base delle rettifiche ivi contenute.L'ufficio impugnava la suddetta pronuncia e i giudici di secondo grado accoglievano il gravame erariale e respingevano quello incidentale proposto dai contribuenti costituiti. In sintesi, la Ctr del Lazio riteneva gli elementi indiziari presi a parametro dall'Agenzia (dichiarazioni degli acquirenti delle unità immobiliari controllate; documenti extracontabili rinvenuti in sede di verifica; schede prelevate da file presenti sui computer aziendali; valori Omi), pur non possedendo rilevante significato probatorio, confermativi circa la legittimità dei recuperi contestati e in assenza di conferenti riscontri contrari di controparte.La società e i suoi componenti propongono ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di secondo grado censurandola sulla base di tre motivi ai quali l'ufficio resiste mediante controricorso.Respinte, in via preliminare, le eccezioni di intempestività del controricorso del Fisco nonché di formazione di giudicato esterno in relazione ad altro atto impositivo emesso per l'anno 2007, i giudici di legittimità ritengono infondato il primo motivo di ricorso argomentato su una presunta violazione degli articoli 2727 e 2729 cc in tema di onere probatorio e di corretta valutazione delle presunzioni che ne disciplinano l'applicazione.La Cassazione, sul punto, richiama le sentenze nn. 17457/2007, 19485/2017 e, a sezioni unite, n. 1785/2018 con le quali, in buona sostanza, sono stati delimitati i confini dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, per:
- gravitàsi deve sottintendere un ragionamento presuntivo che debba fondarsi su un meccanismo altamente probabilistico (dato un fatto A noto è plausibile che sia accaduto il fatto B)
- precisione si deve ritenere che il detto ragionamento conduca, con estrema probabilità, alla realizzazione del fatto B
- concordanzasi ritiene la sussistenza di una serie di elementi probatori univoci che conducono a una valutazione ragionata del fatto accaduto.