Mancato versamento dell’Iva: la consapevolezza integra il reato
DAL SITO FISCO OGGI. Il delitto di omesso versamento dell'Iva si intende integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti. A nulla rilevano i motivi della decisione di non assolvere il debito tributario, salvo che l'agente dimostri e documenti di non aver potuto adempiere per cause indipendenti dalla sua volontà. Ai fini dell'esclusione della colpevolezza, non basta addure come motivazione la crisi di liquidità dovuta a motivi commerciali, a meno che l'imprenditore non riesca a provare di aver adottato tutte le iniziative possibili per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al patrimonio personale. Sono queste le precisazioni fornite dalla sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 43919 del 29 novembre 2021.Il fattoNell'ambito del procedimento in esame, la Corte d'appello aveva confermato il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, condannando così l'imputato per il reato di omesso versamento dell'Iva, previsto dall'articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000 in relazione alla società di cui era rappresentante legale.Avverso la sentenza di condanna, l'imputato proponeva ricorso lamentando l'illegittimità della sentenza per assenza del requisito soggettivo per la configurabilità dei reati che gli erano stati ascritti. Nel caso concreto, infatti, la società avrebbe omesso il versamento dell'Iva a causa di una gravissima crisi economica e finanziaria legata a una improvvisa contrazione del mercato di riferimento e nella conseguente assoluta incapacità dell'ente di far fronte ai propri impegni nei confronti dell'Erario. Tale circostanza avrebbe indotto la società a scegliere come allocare le scarse risorse finanziarie disponibili, pagando i fornitori e i lavoratori e omettendo il versamento dei debiti tributari dovuti.Il reato di omesso versamento e la posizione della CassazioneL'articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000 punisce "con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta".In base al disposto normativo, quindi, il reato in argomento presenta i seguenti elementi costitutivi:
- la presenza di un soggetto che per legge è tenuto ad assolvere gli adempimenti Iva (il reato è, infatti, un "reato proprio")
- l'elemento soggettivo del "dolo generico", inteso come coscienza e volontà di omettere il versamento dell'imposta, a nulla valendo, almeno in linea di principio, che l'omissione si riveli una scelta obbligata dalla necessità di convogliare le risorse finanziarie al pagamento di altri debiti (come, ad esempio, gli stipendi dei dipendenti)
- trattandosi di reato di mera omissione, la condotta delittuosa si concretizza con il mancato pagamento dell'imposta entro il termine stabilito per l'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, in ragione dell'inerzia del soggetto passivo di far fronte al proprio obbligo giuridico
- la soglia di punibilità, pari a 250mila euro, fissata sulla base del presupposto per cui, per il mancato versamento dell'Iva al di sotto di tale soglia, sono ritenute sufficienti le soli sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 del Dlgs n. 471/1997.