RICERCA E SVILUPPO - SVILUPPO ECONOMICO
I costi di ricerca e sviluppo sostenuti da una società italiana che ne attribuisce i risultati a una capogruppo americana non rientrano nella sfera di applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, cosiddetta Tecnotremonti(1).E' quanto ha stabilito la risoluzione n. 154/E del 31 ottobre 2005, argomentando che tali spese, nonostante siano classificate come "costi di ricerca applicata", sono sostenute per il raggiungimento dello scopo sociale, costituito dallo svolgimento di ricerche applicate e sviluppo di prodotti innovativi per le telecomunicazioni, per conto di un'altra società, e, quindi, hanno la natura di costi di produzione.Le spese di ricerca e sviluppo possono attenere a tre tipologie di attività di ricerca:
- ricerca di base: riveste un'utilità generica per l'impresa, non essendo collegata a una fase specifica del processo produttivo
- ricerca applicata: è finalizzata a uno specifico prodotto o a un processo produttivo e può essere funzionale a un progetto determinato
- sviluppo: è un'attività destinata ad applicare i risultati della ricerca.
Generalmente, i costi di ricerca sono sostenuti per svolgere analisi di mercato o attività di ricerca scientifica finalizzata all'ottenimento di tecniche di produzione, quali brevetti, know-how, eccetera, mentre i costi di sviluppo sono sostenuti per conferire all'attività produttiva una particolare affermazione sul mercato.Contabilmente, vengono iscritti tra le immobilizzazioni solo se hanno utilità pluriennale, e ciò può avvenire per i primi due tipi di ricerca. L'articolo 2426 c.c., che disciplina i criteri di valutazione nella redazione del bilancio, puntualizza che tali costi, insieme ai costi di impianto, di ampliamento e di pubblicità, possono essere iscritti nell'attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale. In tal caso, devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.L'agevolazione in esame consiste nell'esclusione dall'imposta sul reddito d'impresa di due categorie di spese(2), in aggiunta all'ordinaria deduzione:
- i costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali
- le spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria o a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi.
In particolare, i costi di ricerca e di sviluppo risultano detassati per un importo pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio, cui si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media dei costi della stessa natura sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti.La circolare n. 20/E del 10 maggio 2005, nel chiarire le modalità applicative della Tecnotremonti, ha specificato che nel calcolare tale media bisogna considerare anche gli esercizi in cui non sono stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo. Per cui, se nei tre esercizi precedenti non sono stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo, la media sarà uguale a zero, e, dunque, sarà detassato un ulteriore importo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per tale scopo nell'esercizio agevolabile.Con l'interpello cui ha dato risposta la risoluzione in esame, una società italiana, centro di ricerca e sviluppo di un gruppo multinazionale, che svolge attività di ricerca applicata in favore della società capogruppo statunitense, voleva sapere se poteva avvalersi della Tecnotremonti in relazione ai costi sostenuti per la propria attività di ricerca.Poiché si tratta di ricerca e sviluppo per conto terzi, i costi, peraltro riaddebitati integralmente alla capogruppo quali royalties, sono parte integrante della prestazione di servizi oggetto del contratto, cioè la produzione e vendita di ricerca applicata. Pertanto, devono essere spesati interamente nell'esercizio o essere inclusi nella valutazione delle rimanenze come lavori in corso d'esecuzione.Giustamente, l'Agenzia delle Entrate, ravvisando la mancanza del requisito della capitalizzazione, perché manca l'utilità futura del bene immateriale eventualmente immobilizzato, ha escluso tale fattispecie dal beneficio in esame.Al contrario, ha riconosciuto l'applicazione dell'agevolazione alle spese sostenute dalla medesima società per gli stage aziendali, di cui alla lettera c) del comma 1, articolo 1 del citato decreto legge n. 269/2003, in relazione ai compensi corrisposti agli stagisti per le prestazioni da loro svolte, accogliendo la soluzione prospettata in merito dalla società interpellante, in quanto "attinente allo sforzo economico complessivo sopportato dalla società istante per inserire tali soggetti nella propria realtà aziendale".NOTE:1) Vedi su FISCOoggi del 3 giugno 2005 "Tecnotremonti cumulabile con altre agevolazioni"2) Dopo l'esclusione delle spese sostenute per partecipazioni in fiere all'estero e quelle per la quotazione in mercati regolamentati sancita dalla Commissione europea per incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato vigente nella Ue. DA ISTAT.