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Decreto Pnrr: bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator

14.03.2022

Istituito un nuovo credito d'imposta, nella misura del 50%, in relazione alle spese per sviluppo digitale sostenute dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, fino all'importo massimo complessivo di 25mila euro. Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto ad altri soggetti. A istituirlo, l'articolo 4del Dl n. 152/2021 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre, a chiusura del capo I, riservato alle misure in favore del comparto turismo (vedi anche "Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico").A chi spetta e per cosaLa norma individua come destinatari del contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta gli operatori economici che esercitano le attività contraddistinte dai codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12, vale a dire le agenzie di viaggio e i tour operator. Il bonus spetta in riferimento alle spese sostenute da tali soggetti, a decorrere dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del "decreto Pnrr") e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale.Per l'individuazione delle spese ammissibili, la disposizione rinvia all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014, istitutivo di un'analoga misura agevolativa per la digitalizzazione a favore, però, degli esercizi ricettivi. Questi, nel dettaglio, i costi che danno diritto al credito d'imposta:

  • impianti wi-fi (l'ammissibilità era subordinata alla circostanza che l'esercizio rendesse disponibile ai clienti un servizio gratuito di connessione con velocità pari ad almeno 1 megabit/s in download)
  • siti web ottimizzati per il servizio di navigazione su rete mobile
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti
  • spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare online servizi e pernottamenti turistici
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
  • formazione del titolare o del personale dipendente in riferimento alle attività elencate.

I limiti da rispettareIl credito è pari al 50% delle spese sostenute fino a tutto il 2024, entro l'importo massimo complessivo cumulato di 25mila euro e, comunque, nel rispetto del limite delle risorse stanziate:- 18 milioni di euro per il 2022- 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024- 60 milioni per il 2025.Un decreto interministeriale (Turismo ed Economia e finanze), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Dl 152/2021, dovrà individuare le modalità attuative, anche per evitare che venga superato il plafond di fondi a disposizione.Vanno inoltre rispettate le norme unionali sugli aiuti di Stato (regolamento n. 1407/2013), tenendo conto delle deroghe previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19".Caratteristiche e utilizzoIl "bonus digitalizzazione" per le agenzie di viaggio e i tour operator può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; in caso contrario, l'operazione di versamento sarà rifiutata. La fruizione può avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e non trovano applicazione i limiti in materia di utilizzo di crediti d'imposta (articolo 34, comma 1, legge n. 388/2000 e articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007). Il credito può anche essere oggetto di cessione, in tutto o in parte, con facoltà di successivo passaggio a ulteriori soggetti, banche e altri intermediari finanziari compresi.Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del TuiR. DAL SIT FISCO OGGI