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NOTIZIARIO FDT CONSULTING 31 MAGGIO 2024

31.05.2024

Con l'art. 6 co. 3-bis del DL 39/2024, introdotto in sede di conversione nella L. 67/2024 (pubblicata sulla G.U. 28.5.2024 n. 67), sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, confermando quanto proposto dal Governo con uno specifico emendamento.

Ambito temporale

La lett. a) del co. 3-bis dell'art. 6 del DL 39/2024, con una modifica al co. 2 dell'art. 38 del DL 19/2024, precisa che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2025, in luogo della generica dicitura originaria "negli anni 2024 e 2025", delimitando così il periodo temporale di applicazione del beneficio fiscale e, in particolare, la decorrenza (che era stata oggetto di alcuni dubbi interpretativi).

L'atteso decreto attuativo dovrebbe definire il criterio per individuare il momento rilevante affinché gli investimenti rientrino nel perimetro applicativo.

Procedura di accesso

Al fine di accedere all'agevolazione, le imprese dovranno anzitutto presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) la certificazione "tecnica" ex ante, unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

La lett. b) del co. 3-bis dell'art. 6 del DL 39/2024, intervenendo sul co. 10 dell'art. 38 del DL 19/2024, prevede alcune modifiche alla procedura per l'accesso al credito d'imposta.

Anzitutto, viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del made in Italy, che da quotidiana diventa mensile.

Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa deve inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione.

Tra le comunicazioni periodiche, viene ora compresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio.

Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31.12.2025.

Un'ultima modifica riguarda il co. 16 dell'art. 38 relativo ai controlli, prevedendo che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti.

In altri termini, nel caso in cui dai controlli sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Disposizioni attuative

Si attende ora il DM che dovrà definire le disposizioni attuative dell'agevolazione e le regole per la presentazione della documentazione richiesta per l'accesso al beneficio.

Al riguardo, il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari alla Camera (n. 5-02425 e n. 3-01234), ha affermato che tale DM è in via di ultimazione.

È stato infatti affermato che sarà attivata a breve la procedura di acquisizione del concerto da parte del


Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente, per poi trasferire il provvedimento alla Corte dei conti per la registrazione.

Viene rilevato che nell'elaborazione del DM attuativo è stato necessario tener conto delle ulteriori modifiche legislative prima nel DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR") e poi nella conversione del DL 39/2024.

Il Ministro ha inoltre affermato che "nel contempo, abbiamo comunque operato per superare i vincoli previsti dalla Commissione europea in merito al rispetto del principio DNSH, ossia non arrecare danno significativo all'ambiente, vincoli che avrebbero escluso 1.200 imprese cosiddette energivore. Si tratta di settori come la carta, il vetro, la siderurgia e la ceramica, fondamentali per il nostro sistema produttivo. Abbiamo lavorato per superare una contraddizione di fondo: l'esclusione della platea dei beneficiari del Piano 5.0, che è la misura più consistente mai varata a sostegno della transizione ecologica, proprio di quei comparti tipici del made in Italy che maggiormente potrebbero incidere sul contenimento delle emissioni di CO2".

Quanto alla scadenza dell'agevolazione, il Ministro ha rilevato che "la misura dovrà essere rendicontata al 30 giugno 2026, nel rispetto della regola generale prevista dal PNRR. Questo vincolo impone la necessità di completare gli investimenti entro il 31 dicembre del prossimo anno 2025, a meno di eventuali modifiche delle regole del PNRR, che auspichiamo possano essere valutate dalla prossima Commissione".


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