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Corte di Cassazione, ordinanza n.4709 del 14.02.2022: sulla possibilità di trasformare il tetto comune in terrazzo.

24.02.2022

DALLA REDAZIONE. "Il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo sempre che tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene, in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali". Questo il principio espresso dalla Corte di legittimità sull'utilizzo del tetto condominiale, regolato, quale cosa comune, dall'art. 1102 c.c., e legittimo soltanto laddove non sia impedito agli altri partecipanti alla comunione un pari uso, né venga alterata la sua destinazione.