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CONTRATTO DI LEASING: LICEITA’ DELLA CLAUSOLA PENALE IN CASO DI INADEMPIMENTO

24.03.2022

Sul tema è tornata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.5754 del 22 febbraio 2022.

Con detta pronuncia la Corte di legittimità ha ribadito la liceità della clausola penale, c.d. patto di deduzione, inserita nel contratto di leasing traslativo, che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il diritto di esigere, da parte del concedente, il pagamento dei canoni scaduti, nonché di quelli futuri, attualizzati al momento della risoluzione, detratto quanto ricavato dalla vendita del bene oggetto del contratto, restituito dall'utilizzatore..

La Corte inoltre, richiamando già i principi espressi nella recente pronuncia n. 28022/2021, ha ricordato che il suddetto patto debba essere applicato ed interpretato secondo il principio buona fede. In particolare: laddove il concedente, al momento della pretesa del credito di cui in penale abbia già venduto il bene restituito dall'utilizzatore, dovrà detrarsi la somma ricavata la vendita, salva la responsabilità nel caso di vendita ad un prezzo vile per negligenza; laddove invece il bene oggetto di leasing non è stato ancora rivenduto allora per la differenza dovrà farsi riferimento al prezzo di mercato. dalla nostra reazione