
Il concordato minore: uno strumento per gestire il sovraindebitamento e preservare la continuità
Dal sovraindebitamento alla ristrutturazione: presupposti, procedura e opportunità per imprenditori minori e professionisti
Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019 – CCII), rappresenta uno dei principali strumenti messi a disposizione dei soggetti sovraindebitati che non possono accedere alla liquidazione giudiziale.
La procedura ha raccolto l'eredità del precedente accordo di composizione della crisi previsto dalla Legge n. 3/2012, inserendolo però in una disciplina organica della crisi e dell'insolvenza.
La sua funzione è particolarmente rilevante per professionisti, imprenditori agricoli e imprese minori, perché consente di proporre ai creditori una ristrutturazione complessiva dell'indebitamento, evitando – quando ne ricorrono le condizioni – che la crisi conduca necessariamente alla liquidazione del patrimonio.
Chi può accedere al concordato minore
Il punto di partenza è l'art. 74 CCII.
Possono formulare una proposta di concordato minore i debitori in stato di sovraindebitamento rientranti nell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, con esclusione del consumatore.
Rientrano, in particolare, nell'area di applicazione dell'istituto il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e, più in generale, gli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice o da leggi speciali.
Per l'impresa minore assumono particolare importanza i parametri dimensionali stabiliti dal Codice, che devono ricorrere congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
La verifica preliminare della corretta qualificazione del debitore assume quindi un'importanza decisiva: prima ancora di costruire il piano occorre stabilire se il soggetto possa effettivamente utilizzare questo strumento.
Continuità dell'attività e risorse esterne
Uno degli elementi caratterizzanti del concordato minore è il rapporto con la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale.
L'art. 74 prevede infatti, come ipotesi ordinaria, che la proposta possa essere formulata quando consente di proseguire l'attività.
Il concordato minore, quindi, non deve essere letto esclusivamente come uno strumento per ridurre l'indebitamento accumulato: può rappresentare una vera e propria operazione di risanamento del soggetto economico, nella quale la ristrutturazione dei debiti costituisce il presupposto per riportare l'attività in condizioni di sostenibilità.
Al di fuori dell'ipotesi della continuità, il concordato minore può essere proposto soltanto quando sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
È una distinzione importante anche sul piano della consulenza: il professionista chiamato ad assistere il debitore deve individuare sin dall'inizio quale sia la concreta fonte delle risorse destinate all'esecuzione del piano.
Il contenuto della proposta
La proposta può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, indicando modalità e tempi di adempimento.
La flessibilità rappresenta uno dei principali punti di forza dell'istituto.
Il piano può quindi essere costruito, a seconda delle caratteristiche del caso concreto, attraverso flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività, liquidazione selettiva di beni, pagamenti dilazionati, interventi di terzi, finanza esterna o una combinazione di tali elementi.
Non esiste, pertanto, un modello economico unico di concordato minore.
Esiste invece un principio fondamentale: la proposta deve essere concretamente sostenibile e deve poggiare su dati economici, patrimoniali e finanziari attendibili.
È proprio su questo terreno che il concordato minore diventa non soltanto una procedura giuridica, ma anche un'operazione di pianificazione economico-finanziaria.
Il ruolo centrale dell'OCC
La domanda viene formulata tramite un Organismo di composizione della crisi – OCC, al quale il Codice attribuisce un ruolo centrale.
L'OCC non è un semplice intermediario tra debitore e Tribunale.
La relazione predisposta dall'Organismo deve fornire al giudice e ai creditori gli elementi necessari per valutare la proposta e il piano, verificando, tra l'altro, la documentazione prodotta, la situazione economica e patrimoniale del debitore e la completezza delle informazioni.
Nella pratica professionale, questa fase richiede un'attività preparatoria particolarmente accurata.
Situazione debitoria, esposizioni fiscali e previdenziali, rapporti bancari, eventuali garanzie personali, beni disponibili, contenziosi, crediti, flussi prospettici dell'attività e rapporti con soggetti collegati devono essere ricostruiti con precisione.
Una proposta economicamente interessante ma costruita su informazioni incomplete o non sufficientemente documentate rischia infatti di incontrare ostacoli già nella fase di apertura della procedura.
Il voto dei creditori
A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, nel concordato minore i creditori sono chiamati ad esprimersi sulla proposta.
Ai sensi dell'art. 79 CCII, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Il sistema prevede regole specifiche per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca e per i soggetti legati al debitore da particolari rapporti personali.
Un aspetto particolarmente significativo della disciplina è il meccanismo del silenzio-assenso: in mancanza di comunicazione all'OCC entro il termine assegnato, il creditore si considera consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa.
La costruzione delle maggioranze non costituisce quindi un elemento meramente formale della procedura. Deve essere valutata preventivamente, analizzando la composizione dell'indebitamento e individuando quali creditori siano effettivamente ammessi al voto.
Il trattamento dei creditori privilegiati
Anche i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca possono, ricorrendone i presupposti previsti dal Codice, essere soddisfatti non integralmente.
Il trattamento proposto deve tuttavia rispettare le garanzie previste dalla disciplina concorsuale e il valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
La corretta determinazione dell'alternativa liquidatoria diventa quindi uno dei passaggi più delicati dell'intera operazione.
Non basta stabilire quanto il debitore sia in grado di pagare. Occorre anche verificare quale risultato economico il creditore potrebbe ragionevolmente ottenere nell'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata.
È su questo confronto che, in numerosi casi, si misura la sostenibilità giuridica ed economica della proposta.
Debiti fiscali e previdenziali
Un tema particolarmente rilevante nella pratica riguarda la presenza di esposizioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
Il legislatore ha previsto un importante meccanismo che consente, a determinate condizioni, di superare la mancata adesione di tali creditori.
L'art. 80 CCII consente infatti al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando tale adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza e, anche sulla base della specifica relazione dell'OCC, la proposta risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
Si tratta di una previsione di grande rilievo operativo, soprattutto considerando quanto frequentemente i debiti tributari e contributivi rappresentino una componente rilevante dell'indebitamento delle piccole imprese e dei professionisti.
L'omologazione
Una volta raggiunta la maggioranza richiesta, il procedimento passa alla fase dell'omologazione.
Il giudice verifica l'ammissibilità e la fattibilità del piano e, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, omologa il concordato con sentenza.
Se un creditore o altro interessato contesta la convenienza della proposta, assume nuovamente rilievo il confronto con lo scenario liquidatorio: il giudice può omologare il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto attraverso il piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
La convenienza, dunque, non va considerata in termini astratti.
La domanda corretta è: quanto riceverebbe concretamente il creditore se, anziché eseguire il concordato, il patrimonio del debitore fosse assoggettato a liquidazione controllata?
Il concordato minore come operazione di risanamento
La lettura esclusivamente "difensiva" dell'istituto rischia di non coglierne appieno le potenzialità.
Per un imprenditore minore o un professionista, il concordato può rappresentare uno strumento attraverso il quale separare il valore dell'attività economica dal peso di un indebitamento divenuto non più sostenibile.
Il punto centrale non è cancellare indiscriminatamente il debito, ma individuare quale livello di indebitamento sia compatibile con la capacità prospettica di generare risorse.
Da questa prospettiva, la costruzione del piano dovrebbe partire da un'analisi economico-finanziaria articolata almeno su tre livelli: capacità dell'attività di produrre flussi di cassa futuri, valore di realizzo del patrimonio nell'alternativa liquidatoria e risorse eventualmente apportabili da soggetti terzi.
Solo dopo questa analisi dovrebbe essere determinato il trattamento concretamente proponibile ai creditori.
Un esempio
Si consideri una piccola impresa con debiti complessivi per 400.000 euro, di cui una quota significativa nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali.
L'impresa dispone di beni il cui valore netto di realizzo in una liquidazione sarebbe pari a 100.000 euro, ma l'attività, se mantenuta in esercizio, è in grado di produrre flussi disponibili per il servizio del debito per ulteriori 120.000 euro nell'arco del piano.
Un terzo è inoltre disponibile ad apportare 30.000 euro a sostegno dell'operazione.
In uno scenario di questo tipo, il confronto non dovrebbe essere effettuato semplicemente tra 400.000 euro di debiti e 250.000 euro di risorse.
Occorrerebbe analizzare la posizione di ciascuna categoria di creditori, le cause di prelazione, il valore dei beni su cui insistono, i tempi di realizzo e i costi della liquidazione, per determinare quale trattamento possa essere proposto nel rispetto delle regole del Codice.
È proprio questa comparazione che trasforma il piano da una semplice proposta di pagamento in una operazione strutturata di regolazione della crisi.
Il ruolo del consulente
Il concordato minore richiede competenze che vanno oltre la predisposizione del ricorso.
Occorre ricostruire la genesi della crisi, verificare l'indebitamento effettivo, elaborare scenari prospettici, stimare l'alternativa liquidatoria e individuare le risorse necessarie per rendere il piano sostenibile.
Per il commercialista e il consulente aziendale significa integrare competenze contabili, fiscali, finanziarie e concorsuali.
Il valore della consulenza si manifesta soprattutto nella fase precedente all'accesso alla procedura: quando è ancora possibile comprendere se esistano le condizioni economiche per preservare l'attività e quale strumento del Codice sia più coerente con la situazione concreta.
Conclusioni
Il concordato minore occupa uno spazio importante nel sistema degli strumenti di regolazione del sovraindebitamento.
Non è una soluzione universale e la sua efficacia dipende in larga misura dalla qualità dell'analisi preliminare e dalla credibilità del piano.
Quando esiste un'attività imprenditoriale o professionale ancora economicamente valida, ma gravata da un indebitamento incompatibile con i flussi finanziari disponibili, l'istituto può consentire di ristrutturare il passivo preservando la capacità del debitore di produrre reddito e valore.
La vera discriminante è quindi la sostenibilità.
Prima di domandarsi quanto debito possa essere ridotto occorre stabilire quanto valore possa essere preservato, quali flussi possano essere realisticamente destinati ai creditori e quale risultato produrrebbe l'alternativa liquidatoria.
È da questo confronto che può nascere un concordato minore realmente sostenibile: non soltanto una soluzione alla crisi passata, ma un possibile punto di partenza per il riequilibrio futuro.
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