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La “nuova” mediazione tributaria secondo l’ultima legge di stabilità

05.04.2022

Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative sulle modifiche normative apportate dalla Stabilità 2014 (articolo 1, comma 611, legge 147/2013) alla mediazione tributaria (articolo 17-bis del Dlgs 546/1992).A seguire, in sintesi, le principali novità.Il procedimento amministrativoAl termine di novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione, si applicano le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, le sospensioni e le proroghe previste per i medesimi termini, quali ad esempio le regole per il computo dei termini processuali e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 742/1969.L'improcedibilità del ricorsoLa presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma di procedibilità.La circolare chiarisce che l'improcedibilità può essere eccepita dall'Agenzia delle Entrate mediante il deposito delle controdeduzioni (articolo 23, comma 3, Dlgs 546/1992), entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, termine che si ricostruisce sommando, ai 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione, i 60 per la costituzione in giudizio del resistente.Ciò significa che se il giudice fissa l'udienza in data antecedente al termine di cui all'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio dell'ufficio + 30 giorni per l'invio dell'avviso di trattazione), l'ufficio - prima dell'udienza - si costituisce in giudizio, eccepisce l'improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell'udienza al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità da parte della Commissione tributaria provinciale, la sentenza emessa all'esito del giudizio può essere impugnata dall'Agenzia.La sospensione della riscossioneLa riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte.La circolare precisa che l'Agenzia non procede all'affidamento del carico se l'atto impugnato è un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento, oppure comunica all'Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l'atto impugnato è un ruolo, o ancora non procede all'iscrizione a ruolo in tutti gli altri casi.Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che vi sia stato accoglimento della stessa o sia stato formalizzato un accordo di mediazione e in caso di deposito del ricorso da parte del contribuente prima del decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta, ferma restando la normativa "speciale" sulla riscossione straordinaria.La decorrenza dei termini per la costituzione in giudizioQualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con l'accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia. Pertanto, la notifica del provvedimento dell'Agenzia che respinge o accoglie parzialmente l'istanza non rileva più ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti.I contributi previdenziali e assistenzialiCome era stato già chiarito con la circolare 9/2012, la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Ne deriva che il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24.Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.L'entrata in vigore delle modifiche normativeLa circolare, infine, precisa che le modifiche normative apportate dalla legge di stabilità 2014 alla mediazione tributaria "si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge" e, quindi, dal 2 marzo 2014. Continuano invece ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente a quella data. fisco oggi