
Monitoraggio fiscale delle attività estere: cosa devono dichiarare i residenti in Italia
FDT Consulting Journal | Tax & International Advisory
La crescente mobilità internazionale delle persone rende sempre più frequente una situazione apparentemente semplice ma fiscalmente delicata: essere residenti in Italia e, allo stesso tempo, possedere una casa, un conto corrente, investimenti o altre attività patrimoniali all'estero.
In questi casi entra in gioco il monitoraggio fiscale delle attività estere, un obbligo che deve essere tenuto distinto dalla tassazione dei redditi prodotti all'estero.
Il principio normativo
Il principale riferimento è l'articolo 4 del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge n. 227/1990.
La disciplina prevede, in presenza dei relativi presupposti, specifici obblighi dichiarativi per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono all'estero investimenti, attività di natura finanziaria e altre attività patrimoniali rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale.
Il principio fondamentale è quindi legato alla residenza fiscale italiana.
Una persona fiscalmente residente in Italia deve considerare non soltanto i redditi eventualmente prodotti all'estero, ma anche le attività patrimoniali e finanziarie detenute fuori dal territorio italiano.
Quali attività estere devono essere monitorate?
L'obbligo può riguardare numerose tipologie di attività.
Tra le più frequenti troviamo:
- immobili situati all'estero;
- conti correnti e depositi presso banche estere;
- azioni e partecipazioni in società estere;
- obbligazioni e altri titoli;
- fondi comuni ed ETF;
- polizze e altri prodotti finanziari esteri;
- attività finanziarie detenute tramite intermediari non residenti;
- cripto-attività, secondo la specifica disciplina applicabile.
La verifica non deve limitarsi alle attività che hanno effettivamente prodotto un reddito nell'anno.
Un immobile estero non locato, ad esempio, può comunque essere rilevante ai fini del monitoraggio fiscale.
Il Quadro RW e il Quadro W
Tradizionalmente, il principale strumento attraverso il quale vengono dichiarate le attività detenute all'estero è il Quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche.
Il quadro svolge una duplice funzione.
Da un lato consente all'Amministrazione finanziaria di conoscere gli investimenti e le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero dal contribuente.
Dall'altro viene utilizzato, quando ne ricorrono i presupposti, per determinare le imposte patrimoniali sulle attività estere, in particolare IVIE e IVAFE.
Per i contribuenti che utilizzano il Modello 730, gli obblighi relativi alle attività estere possono essere assolti attraverso il Quadro W, secondo le regole previste per il relativo periodo d'imposta.
Immobili all'estero e IVIE
Uno dei casi più frequenti riguarda il contribuente residente in Italia che possiede una casa nel proprio Paese di origine o in un altro Stato.
Pensiamo, ad esempio, a una persona che vive e lavora stabilmente in Italia ma possiede ancora un appartamento in Albania, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti o in un altro Paese.
La proprietà dell'immobile deve essere esaminata ai fini del monitoraggio fiscale anche quando l'abitazione:
- non viene affittata;
- viene utilizzata esclusivamente durante le vacanze;
- è rimasta a disposizione della famiglia;
- non ha generato materialmente alcun reddito.
Inoltre, deve essere verificata l'eventuale applicazione dell'IVIE – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, disciplinata principalmente dall'articolo 19 del D.L. n. 201/2011.
Il calcolo richiede particolare attenzione al valore fiscalmente rilevante dell'immobile, alla percentuale e al periodo di possesso e alle eventuali imposte patrimoniali pagate nello Stato estero.
Conti correnti esteri
Anche i conti correnti detenuti presso banche straniere possono generare obblighi dichiarativi.
Per il monitoraggio fiscale dei depositi e conti correnti bancari esteri assume particolare importanza la soglia del valore massimo complessivo di 15.000 euro raggiunto nel corso del periodo d'imposta.
Il superamento o meno della soglia deve essere verificato attentamente considerando l'insieme dei rapporti interessati.
Occorre inoltre distinguere l'obbligo di monitoraggio dall'eventuale applicazione dell'IVAFE, per la quale operano regole proprie.
Di conseguenza, non è sufficiente verificare soltanto il saldo presente sul conto al 31 dicembre.
Per una corretta analisi possono essere necessari il saldo finale, la giacenza media e il valore massimo raggiunto durante l'anno.
Investimenti finanziari detenuti all'estero
Particolare attenzione deve essere riservata ai contribuenti che utilizzano broker o intermediari finanziari esteri.
Azioni, ETF, fondi, obbligazioni e altri strumenti finanziari detenuti attraverso un intermediario non residente possono comportare obblighi di monitoraggio e, a seconda dello strumento, l'applicazione dell'IVAFE.
La crescente diffusione delle piattaforme finanziarie internazionali rende questo aspetto particolarmente importante.
Il fatto che un investimento sia gestito attraverso un'applicazione o una piattaforma online non elimina gli obblighi fiscali italiani quando il contribuente è fiscalmente residente in Italia.
Reddito estero e patrimonio estero sono due questioni diverse
Uno degli errori più frequenti consiste nel confondere la tassazione del reddito con il monitoraggio del patrimonio.
Un determinato reddito può essere esente da imposizione in Italia per effetto della normativa interna, di una Convenzione internazionale o di uno specifico regime fiscale.
Questo non significa necessariamente che il contribuente sia esonerato dal dichiarare le attività patrimoniali o finanziarie possedute all'estero.
Un esempio particolarmente significativo riguarda alcune categorie di lavoratori presso Ambasciate, Consolati e organizzazioni internazionali.
Anche quando una determinata retribuzione beneficia di un'esenzione fiscale in Italia, occorre verificare separatamente la posizione del contribuente rispetto a:
immobili esteri, conti bancari, investimenti finanziari e altre attività detenute fuori dall'Italia.
L'eventuale esenzione dello stipendio e il monitoraggio fiscale sono infatti due questioni giuridicamente distinte.
Un esempio pratico
Consideriamo una persona fiscalmente residente in Italia che possiede:
- un appartamento in Albania;
- un conto corrente presso una banca albanese;
- alcuni investimenti finanziari presso un intermediario estero.
La prima verifica riguarda la residenza fiscale.
Una volta accertata la residenza italiana, sarà necessario analizzare separatamente ciascuna attività.
Per l'immobile dovranno essere verificati monitoraggio fiscale e IVIE.
Per il conto corrente occorrerà verificare valori, giacenza e soglie applicabili, oltre all'eventuale IVAFE.
Per gli investimenti finanziari sarà necessario determinare il valore da indicare nella dichiarazione e verificare l'eventuale imposizione patrimoniale e reddituale.
Tutto ciò può essere necessario anche se la principale fonte di reddito del contribuente è esente da tassazione in Italia.
Quali documenti conservare?
Per predisporre correttamente la dichiarazione è consigliabile raccogliere con anticipo la documentazione relativa alle attività estere.
Per gli immobili sono generalmente necessari l'atto di acquisto o altro titolo di proprietà, il valore fiscalmente rilevante, la percentuale e il periodo di possesso e la documentazione relativa alle eventuali imposte patrimoniali pagate all'estero.
Per i conti bancari occorrono normalmente gli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire saldo finale, giacenza media e valore massimo.
Per gli investimenti finanziari è opportuno acquisire i prospetti annuali dell'intermediario e la documentazione necessaria a ricostruire valore, movimenti e redditi eventualmente prodotti.
Attenzione alle omissioni
La mancata compilazione degli obblighi di monitoraggio fiscale non deve essere considerata una semplice irregolarità formale.
Il D.L. n. 167/1990 prevede uno specifico regime sanzionatorio per le violazioni relative alla dichiarazione delle attività detenute all'estero, con conseguenze che possono diventare particolarmente significative in determinate circostanze.
Per questo motivo è opportuno verificare anche le annualità precedenti quando un contribuente residente in Italia scopre di non avere mai dichiarato correttamente un immobile, un conto o un investimento estero.
A seconda del caso concreto può essere possibile procedere alla regolarizzazione attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento tributario.
Conclusioni
La globalizzazione delle attività personali e finanziarie ha reso il monitoraggio fiscale uno degli aspetti più importanti della fiscalità internazionale delle persone fisiche.
Il principio da ricordare è semplice:
essere fiscalmente residenti in Italia può comportare obblighi dichiarativi anche per il patrimonio detenuto fuori dall'Italia.
Possedere una casa nel proprio Paese di origine, mantenere un conto bancario estero o investire attraverso una piattaforma internazionale non significa necessariamente dover pagare un'imposta aggiuntiva in ogni caso, ma significa che la posizione deve essere verificata ai fini del monitoraggio fiscale, dell'IVIE e dell'IVAFE.
Allo stesso modo, l'esenzione fiscale di una determinata categoria di reddito non determina automaticamente l'esenzione dagli obblighi relativi alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero.
Una corretta analisi preventiva consente di individuare gli obblighi effettivamente applicabili, evitare omissioni dichiarative e verificare l'eventuale possibilità di regolarizzare le annualità precedenti.
FDT CONSULTING JOURNAL
Tax, Accounting & International Business Advisory
F.D.T. Consulting S.R.L.S.
Dott. Francesco Di Tommaso
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce una consulenza fiscale individuale. Gli obblighi dichiarativi devono essere verificati sulla base della residenza fiscale, della tipologia di attività detenuta, dei valori, dei periodi di possesso e delle circostanze specifiche del contribuente.